ASSOCIAZIONE

DOTTORI COMMERCIALISTI

DELLA VALLECAMONICA

Sede in Breno - Via Aldo Moro 5

Presso il Presidente- tel.0364/21265-320487

Codice Fiscale 90007990170

Internet Email:

dottcomvallecam@tiscali.it

 

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L'Associazione Dottori Commercialisti della Vallecamonica

 L'Associazione Dottori Commercialisti della Vallecamonica si è costituita in data 1 Luglio 1998 con atto del Notaio Dott.Alberto Broli, n.51998/15937 di repertorio.

Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono riportati nello Statuto che viene di seguito riportato integralmente.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita una associazione denominata ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA VALLECAMONICA, nel proseguo denominata Associazione, con sede presso lo Studio Professionale del Presidente pro-tempore.

L’Associazione ha carattere volontario, é senza fini di lucro e senza discriminazioni di carattere politico, di religione e di razza e non ha per oggetto l’esercizio di attività commerciali.

ART. 2 - DURATA

La durata dell’Associazione é a tempo indeterminato.

ART. 3 - FINALITÀ’

L’Associazione ha gli scopi e le funzioni seguenti:

a) valorizzare e tutelare l’immagine, la dignità, ed il decoro della professione del Dottore Commercialista, garantendo all’esercizio della stessa la più completa indipendenza, promuovendo tutte le opportune azioni dirette a migliorare le norme che regolano l’ordinamento, la tariffa e le condizioni di esercizio della professione, in particolare nel territorio della Vallecamonica;

b) rinsaldare fra i Dottori Commercialisti i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà;

c) consentire ai giovani:

- di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria;

- di promuovere iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale;

d) promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione e della categoria, con particolare riferimento alle problematiche relative allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista nel territorio della Vallecamonica;

e) promuovere l’aggiornamento professionale dei Soci dell’Associazione;

f) tutelare gli interessi degli iscritti mediante rappresentanza sindacale, anche attraverso la partecipazione ad organismi interprofessionali;

g) promuovere ogni altra forma di assistenza e previdenza, sanitaria, pensionistica e di solidarietà;

h) l’Associazione potrà promuovere azioni giudiziarie e/o giurisdizionali a tutela degli interessi patrimoniali, morali e professionali della categoria. Potrà, altresì, assumere l’onere finanziario per l’assistenza in giudizio, in qualsiasi ordine e grado, di iscritti allorquando detta assistenza, secondo il Consiglio Direttivo, realizzi la tutela degli interessi di categoria; provvederà pertanto a designare i professionista necessari all’occorrenza;

i) per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire ad iniziative aventi scopi analoghi nell’ambito nazionale ed internazionale e può partecipare ad associazioni di categoria o raggruppamenti di esse ed anche di professioni diverse.

ART. 4 - QUALIFICA DI SOCIO

Sono membri dell’Associazione tutti gli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti che all’atto dell’iscrizione si impegnino ad accettare e rispettare le norme del presente statuto.

Possono, inoltre, essere membri dell’Associazione, senza però assumere cariche elettive, coloro che, avendo esercitato nel passato l’attività di Dottori Commercialisti, si sono cancellati dagli Albi professionali a seguito dell’intervenuto accoglimento della domanda di trattamento pensionistico da parte della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, ed i tirocinanti, purché accreditati presso l’Ordine di competenza.

L’aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione all’associazione e l’ammissione è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Le domande di iscrizione sono annotate sul libro soci tenuto dall’associazione ed aperto alla consultazione degli associati.

ART. 5 - OBBLIGHI CONNESSI ALL’ASSOCIAZIONE

L’iscrizione impegna il socio all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, che comportano la cessazione di ogni impegno del Socio nei confronti dell’Associazione, salvo il pagamento del contributo per l’anno in corso.

Il Socio é tenuto a corrispondere un contributo associativo per anno solare, la cui misura é fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, sulla base della spese occorrenti per la gestione dell’Associazione in relazione alle sue finalità.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Perdono la qualifica di Socio:

a) coloro che rassegnano le proprie dimissioni o che perdono i requisiti di cui all’art.4 del presente statuto;

b) coloro che si rivelano morosi nel versamento del contributo associativo per due esercizi consecutivi;

c) coloro che vengono espulsi per gravi motivi di ordine morale o comportamentale o per inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito l’interessato, e comunicato mediante raccomandata.

ART. 7 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori;

Tutte le cariche ricoperte dai soci dell’Associazione non sono remunerate.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

All’Assemblea possono partecipare, ed hanno diritto la voto, tutti i soci in regola con i versamenti delle quote annuali. Ogni avente diritto al voto, esclusi i membri del Consiglio Direttivo, potrà essere portatore di deleghe di aventi diritto, in numero non superiore a cinque.

L’Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, da altra persona dalla stessa nominata.

L’assemblea nomina un segretario che procede alla redazione del verbale delle deliberazioni dell’assemblea.

ART. 9 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea dei soci:

a) determina l’indirizzo generale dell’Associazione esprimendo pareri, formulando voti e deliberando su questioni riguardanti l’attività stessa;

b) approva gli eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;

c) approva il rendiconto contabile annuale;

d) approva il preventivo contabile dell’anno in corso e l’entità della quota annua associativa;

e) elegge ogni triennio gli altri Organi della Associazione;

f) modifica, quando lo ritiene opportuno, il testo del presente Statuto.

ART. 10- CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è convocata a cura del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno o quando ne faccia richiesta scritta contenente le materie all’ordine del giorno, oltre 1/5 (un quinto) dei Soci.

L’Assemblea é convocata a mezzo lettera,  telefax o mail inviati almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, contenenti, oltre all’ora e al luogo di svolgimento, anche l’ordine del giorno.

ART. 11 - VALIDITÀ’ DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea é validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentanti.

L’Assemblea elettiva nomina gli altri Organi sociali secondo l’ordine della preferenza risultante dalle votazioni; in caso di parità risulterà eletto l’iscritto che abbia maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo é composto da tre membri che restano in carica per un triennio e possono essere rieletti.

L’assenza ingiustificata di un Consigliere a quattro riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica, deliberata dal Consiglio in piena autonomia. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con le cariche degli Organi Istituzionali dei Dottori Commercialisti.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed un Vice Presidente, scegliendoli fra i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo:

a) promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto e può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi;

b) delibera e cura le formalità per la convocazione dell’assemblea e cura l’esecuzione delle deliberazioni da essa adottate.

c) redige le relazioni sull’attività dell’Associazione, i bilanci preventivi ed i rendiconti da presentare annualmente all’assemblea dei Soci proponendo l’entità del contributo annuale;

d) decide in merito alle domande di ammissione all’Associazione e sui provvedimenti di espulsione;

e) delibera gli atti per la gestione economia e finanziaria del patrimonio associativo;

f) integra, per cooptazione, i componenti del Consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra i soci. I Consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla prima assemblea ordinaria che provvederà alla conferma od elezione di altri Consiglieri.

Tale facoltà non può essere utilizzata qualora venga a decadere la maggioranza del Consiglio Direttivo.

g) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Associazione e provvede all’assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone la retribuzione e gli obblighi disciplinari;

h) prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all’Assemblea dei Soci.

i) nomina eventuali commissioni di studio incaricate di studiare i problemi e le questioni professionali di categoria ed in particolare di promuovere e coordinare le ricerche, gli studi e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione, anche mediante l’organizzazione di convegni e seminari. I componenti delle commissioni di studio sono scelti tra i soci e scadono allo scadere del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

ART. 13 - CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi componenti. La convocazione del Presidente è inviata a mezzo raccomandata o per telefax almeno sei giorni prima della riunione con la specificazione degli argomenti da trattare.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente. Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere aperte anche a Soci non Consiglieri, in veste di uditori, purché così sia stato deliberato dal Consiglio Stesso.

Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.

ART.14 - PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo come previsto dall’art.13, per un triennio e può essere rieletto.

Vigila e presiede a tutte le attività dell’Associazione; presiede, di diritto, l’Assemblea dei Soci nonchè il Consiglio Direttivo; rappresenta l’Associazione; ha la firma sociale; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associati.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a due riunioni del Consiglio Direttivo nell’arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tal caso il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

ART.15 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori viene nominato dall’Assemblea ordinaria, come previsto dall’art.10); è composto di tre membri che durano in carica per un triennio ed elegge al proprio interno il Presidente.

Ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, di esaminare i rendiconti contabili, controllandone l’esattezza e la regolarità e di predisporre una breve relazione per l’Assemblea ordinaria.

I Revisori possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo il loro parere tecnico sugli argomenti all’ordine del giorno.

ART. 16 - PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Il Patrimonio associativo è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, a qualunque titolo, pervengano all’Associazione;

b) dalle eccedenze annue di bilancio, che siano destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;

c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

Ogni anno deve essere effettuato un inventario del patrimonio sociale esistente da trascriversi in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.

ART.17 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il Bilancio ed il rendiconto gestionale e finanziario che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’Approvazione.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede entro i quindici giorni antecedenti la data di riunione dell’assemblea indetta per l’approvazione.

ART.18 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dalla assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del residuo attivo che, qualora non destinato a finalità di utilità generale nell’ambito di attività similari a quelle proprie dell’associazione, sarà devoluto ai Soci.

Per tale delibera, nonchè per ogni modifica del presente statuto, di cui al precedente art.09, occorrerà comunque il voto favorevole di almeno il settanta per cento dei Soci.

ART. 19 -

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.

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