ASSOCIAZIONE
DOTTORI COMMERCIALISTI
DELLA VALLECAMONICA
Sede in Breno - Via Aldo Moro 5
Presso il Presidente- tel.0364/21265-320487
Codice Fiscale 90007990170
Internet Email:
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L'Associazione
Dottori Commercialisti della Vallecamonica
L'Associazione Dottori Commercialisti della Vallecamonica si è costituita in data 1 Luglio 1998 con atto del Notaio Dott.Alberto Broli, n.51998/15937 di repertorio.
Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono riportati nello Statuto che viene di seguito riportato integralmente.
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART.
1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E’
costituita una associazione denominata ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI
DELLA VALLECAMONICA, nel proseguo denominata Associazione, con sede
presso lo Studio Professionale del Presidente pro-tempore.
L’Associazione
ha carattere volontario, é senza fini di lucro e
senza discriminazioni di carattere politico, di religione e di razza e non ha
per oggetto l’esercizio di attività commerciali.
ART.
2 - DURATA
La
durata dell’Associazione é a tempo indeterminato.
ART.
3 - FINALITÀ’
L’Associazione
ha gli scopi e le funzioni seguenti:
a)
valorizzare e tutelare l’immagine, la dignità, ed il decoro della professione
del Dottore Commercialista, garantendo all’esercizio della stessa la più
completa indipendenza, promuovendo tutte le opportune azioni dirette a
migliorare le norme che regolano l’ordinamento, la tariffa e le condizioni di
esercizio della professione, in particolare nel territorio della Vallecamonica;
b)
rinsaldare fra i Dottori Commercialisti i legami di amicizia, collaborazione e
solidarietà;
c)
consentire ai giovani:
- di
esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria;
- di promuovere
iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale;
d)
promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della
professione e della categoria, con particolare riferimento alle problematiche
relative allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista nel
territorio della Vallecamonica;
e)
promuovere l’aggiornamento professionale dei Soci dell’Associazione;
f)
tutelare gli interessi degli iscritti mediante rappresentanza sindacale, anche
attraverso la partecipazione ad organismi interprofessionali;
g)
promuovere ogni altra forma di assistenza e previdenza, sanitaria,
pensionistica e di solidarietà;
h)
l’Associazione potrà promuovere azioni giudiziarie e/o giurisdizionali a tutela
degli interessi patrimoniali, morali e professionali della categoria. Potrà,
altresì, assumere l’onere finanziario per l’assistenza in giudizio, in
qualsiasi ordine e grado, di iscritti allorquando detta assistenza, secondo il
Consiglio Direttivo, realizzi la tutela degli interessi di categoria;
provvederà pertanto a designare i professionista necessari all’occorrenza;
i) per
il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire ad
iniziative aventi scopi analoghi nell’ambito nazionale ed internazionale e può
partecipare ad associazioni di categoria o raggruppamenti di esse ed anche di
professioni diverse.
ART.
4 - QUALIFICA DI SOCIO
Sono
membri dell’Associazione tutti gli iscritti negli Albi dei Dottori
Commercialisti che all’atto dell’iscrizione si impegnino ad accettare e
rispettare le norme del presente statuto.
Possono,
inoltre, essere membri dell’Associazione, senza però assumere cariche elettive,
coloro che, avendo esercitato nel passato l’attività di Dottori Commercialisti,
si sono cancellati dagli Albi professionali a seguito dell’intervenuto
accoglimento della domanda di trattamento pensionistico da parte della Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza, ed i tirocinanti, purché accreditati
presso l’Ordine di competenza.
L’aspirante
socio deve presentare domanda di iscrizione all’associazione e l’ammissione è
subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo.
Le
domande di iscrizione sono annotate sul libro soci tenuto dall’associazione ed
aperto alla consultazione degli associati.
ART.
5 - OBBLIGHI CONNESSI ALL’ASSOCIAZIONE
L’iscrizione
impegna il socio all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto per
il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in
anno ove non vengano rassegnate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata,
che comportano la cessazione di ogni impegno del Socio nei confronti
dell’Associazione, salvo il pagamento del contributo per l’anno in corso.
Il
Socio é tenuto a corrispondere un contributo
associativo per anno solare, la cui misura é fissata
annualmente dal Consiglio Direttivo, sulla base della spese occorrenti per la
gestione dell’Associazione in relazione alle sue finalità.
ART.
6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Perdono
la qualifica di Socio:
a)
coloro che rassegnano le proprie dimissioni o che perdono i requisiti di cui
all’art.4 del presente statuto;
b)
coloro che si rivelano morosi nel versamento del contributo associativo per due
esercizi consecutivi;
c)
coloro che vengono espulsi per gravi motivi di ordine morale o comportamentale
o per inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto. Il
provvedimento viene assunto dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito
l’interessato, e comunicato mediante raccomandata.
ART.
7 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli
organi dell’Associazione sono:
a)
l’Assemblea;
b) il
Consiglio Direttivo;
c) il
Presidente;
d) il
Collegio dei Revisori;
Tutte
le cariche ricoperte dai soci dell’Associazione non sono remunerate.
ART.
8 - ASSEMBLEA DEI SOCI
All’Assemblea
possono partecipare, ed hanno diritto la voto, tutti i soci in regola con i
versamenti delle quote annuali. Ogni avente diritto al voto, esclusi i membri
del Consiglio Direttivo, potrà essere portatore di deleghe di aventi diritto,
in numero non superiore a cinque.
L’Assemblea
é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo
o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente o, in caso di assenza anche di
quest’ultimo, da altra persona dalla stessa nominata.
L’assemblea
nomina un segretario che procede alla redazione del verbale delle deliberazioni
dell’assemblea.
ART.
9 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea
dei soci:
a)
determina l’indirizzo generale dell’Associazione esprimendo pareri, formulando
voti e deliberando su questioni riguardanti l’attività stessa;
b)
approva gli eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
c)
approva il rendiconto contabile annuale;
d)
approva il preventivo contabile dell’anno in corso e l’entità della quota annua
associativa;
e)
elegge ogni triennio gli altri Organi della Associazione;
f)
modifica, quando lo ritiene opportuno, il testo del presente Statuto.
ART.
10- CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea
è convocata a cura del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo,
almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno o quando ne faccia richiesta
scritta contenente le materie all’ordine del giorno, oltre 1/5 (un quinto) dei
Soci.
L’Assemblea
é convocata a mezzo lettera, telefax o mail inviati almeno otto giorni
prima della data fissata per la riunione, contenenti, oltre all’ora e al luogo
di svolgimento, anche l’ordine del giorno.
ART.
11 - VALIDITÀ’ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea
é validamente costituita qualunque sia il numero
degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentanti.
L’Assemblea
elettiva nomina gli altri Organi sociali secondo l’ordine della preferenza
risultante dalle votazioni; in caso di parità risulterà eletto l’iscritto che
abbia maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
ART.
12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo é composto da tre membri che
restano in carica per un triennio e possono essere rieletti.
L’assenza
ingiustificata di un Consigliere a quattro riunioni consecutive comporta la
decadenza dalla carica, deliberata dal Consiglio in piena autonomia. La
qualifica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con le cariche
degli Organi Istituzionali dei Dottori Commercialisti.
Il
Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed un Vice Presidente, scegliendoli
fra i suoi membri.
Il
Consiglio Direttivo:
a)
promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i
fini previsti dal presente statuto e può delegare ai suoi membri determinate
funzioni ed incarichi;
b)
delibera e cura le formalità per la convocazione dell’assemblea e cura
l’esecuzione delle deliberazioni da essa adottate.
c)
redige le relazioni sull’attività dell’Associazione, i bilanci preventivi ed i
rendiconti da presentare annualmente all’assemblea dei Soci proponendo l’entità
del contributo annuale;
d)
decide in merito alle domande di ammissione all’Associazione e sui
provvedimenti di espulsione;
e)
delibera gli atti per la gestione economia e finanziaria del patrimonio
associativo;
f)
integra, per cooptazione, i componenti del Consiglio che, per qualsiasi motivo,
non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra i soci. I
Consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla prima assemblea
ordinaria che provvederà alla conferma od elezione di altri Consiglieri.
Tale
facoltà non può essere utilizzata qualora venga a decadere la maggioranza del
Consiglio Direttivo.
g)
dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Associazione
e provvede all’assunzione ed al licenziamento del personale dipendente,
fissandone la retribuzione e gli obblighi disciplinari;
h)
prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all’Assemblea dei Soci.
i)
nomina eventuali commissioni di studio incaricate di studiare i problemi e le
questioni professionali di categoria ed in particolare di promuovere e
coordinare le ricerche, gli studi e la risoluzione di temi o problemi oggetto
della professione, anche mediante l’organizzazione di convegni e seminari. I
componenti delle commissioni di studio sono scelti tra i soci e scadono allo
scadere del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
ART.
13 - CONVOCAZIONE E VALIDITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il
Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno due dei
suoi componenti. La convocazione del Presidente è inviata a mezzo raccomandata
o per telefax almeno sei giorni prima della riunione con la specificazione
degli argomenti da trattare.
Le
sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei
suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice
Presidente. Le sedute del Consiglio Direttivo possono essere aperte anche a
Soci non Consiglieri, in veste di uditori, purché così sia stato deliberato dal
Consiglio Stesso.
Le
deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza dei presenti. In caso di
parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.
ART.14
- PRESIDENTE
Il
Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo come previsto dall’art.13, per
un triennio e può essere rieletto.
Vigila
e presiede a tutte le attività dell’Associazione; presiede, di diritto,
l’Assemblea dei Soci nonchè il Consiglio Direttivo; rappresenta l’Associazione;
ha la firma sociale; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi
associati.
In
caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate
dal Vice Presidente.
Il
Presidente, che senza giustificato motivo sia stato assente a due riunioni del
Consiglio Direttivo nell’arco di dodici mesi, decade dalla carica. In tal caso
il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del nuovo Presidente.
ART.15
- COLLEGIO DEI REVISORI
Il
Collegio dei Revisori viene nominato dall’Assemblea ordinaria, come previsto
dall’art.10); è composto di tre membri che durano in carica per un triennio ed
elegge al proprio interno il Presidente.
Ha il
compito di vigilare sulla gestione amministrativa e finanziaria
dell’Associazione, di esaminare i rendiconti contabili, controllandone
l’esattezza e la regolarità e di predisporre una breve relazione per
l’Assemblea ordinaria.
I
Revisori possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del
Consiglio Direttivo esprimendo il loro parere tecnico sugli argomenti
all’ordine del giorno.
ART.
16 - PATRIMONIO ASSOCIATIVO
Il
Patrimonio associativo è formato:
a) dai
beni immobili e mobili e dai valori che, a qualunque titolo, pervengano
all’Associazione;
b)
dalle eccedenze annue di bilancio, che siano destinate ad integrare le entrate
previste per la gestione annuale successiva;
c)
dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di
gestione.
Ogni
anno deve essere effettuato un inventario del patrimonio sociale esistente da
trascriversi in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.
ART.17
- BILANCIO
Gli
esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Dopo
la chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il Bilancio ed
il rendiconto gestionale e finanziario che dovrà essere presentato
all’Assemblea per l’Approvazione.
Il
bilancio dovrà essere depositato presso la sede entro i quindici giorni
antecedenti la data di riunione dell’assemblea indetta per l’approvazione.
ART.18
- SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo
scioglimento dell’associazione è deliberato dalla assemblea, la quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla
devoluzione del residuo attivo che, qualora non destinato a finalità di utilità
generale nell’ambito di attività similari a quelle proprie dell’associazione,
sarà devoluto ai Soci.
Per
tale delibera, nonchè per ogni modifica del presente statuto, di cui al
precedente art.09, occorrerà comunque il voto favorevole di almeno il settanta
per cento dei Soci.
ART.
19 -
Per
tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del
Codice Civile in materia di associazioni.
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